R.T.I. SpA (Mediaset) vs Vimeo

Scheda riassuntiva

Categoria: Televisione

Autore della scheda: Andrea Grilli

Parole chiave: Hosting attivo, video sharing, Vimeo, Mediaset, Televisione, Altri casi digitali

Descrizione: Il sito di video sharing Vimeo è stato condannato a risarcire Mediaset con la somma di 8,5 milioni di euro per aver consentito la riproduzione non autorizzata di oltre 2000 video di trasmissioni e prodotti Mediaset. La piattaforma di video sharing è stata condannata nel 2019 in primo grado, sentenza confermata nel 2022 dalla Corte di Appello di Roma.

Riferimenti bibliografici e commenti:

  • https://www.mondomobileweb.it/241684-vimeo-85-milioni-di-euro-di-risarcimento-a-mediaset-per-violazione-del-diritto-dautore/
  • https://www.editorialedomani.it/fatti/vimeo-mediaset-condanna-piattaforma-video-xqzdxdwx
  • https://www.primaonline.it/2022/08/12/359173/confermata-in-appello-la-condanna-a-vimeo-per-video-mediaset-usati-su-internet/

Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria

Autorità giudicante: Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese

Sentenza: 10/01/2019, n. 693

Attore: R.T.I.  S.p.A

Convenuto: Vimeo LLC

Massima: Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’hosting provider “attivo” occorre in ogni caso dimostrare che questi fosse a conoscenza o potesse essere a conoscenza dell’illecito commesso dall’utente mediante l’immissione sul portale del materiale audiovisivo in violazione dei diritti di sfruttamento economico detenuti dal titolare dei diritti lesi. Ciò in quanto anche all’hosting provider “attivo” si applica il divieto, previsto dall’art. 15 della direttiva 31/2000 (e dall’art. 17 del decreto attuativo n. 70/2003), di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso o memorizzato e di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite da parte degli utenti del servizio. Correlativamente, neppure può essere esclusa la responsabilità dell’hosting provider “passivo” ogniqualvolta sia stato messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni e ciononostante non si sia attivato prontamente per rimuovere le stesse e abbia proseguito, invece, nel fornire agli utenti gli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita.

(Fonte: Dir. Industriale, 2019 nota di IASELLI)