Scheda riassuntiva
Categoria: Arti visive
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: beni Immateriali, diritto d’autore, proprietà intellettuale, soggetti del diritto, plagio, contraffazione, violazione del diritto d’autore, plagio di opera pittorica, responsabilità solidale del gallerista, sussistenza, scarto semantico
Descrizione: La Cassazione ha confermato quanto deciso nei gradi precedenti di giudizio, accertando, su domanda della Fondazione Emilio ed Annabianca Vedova, che i dipinti di Pierluigi de’ Lutti, promossi e venduti dalla Galleria d’arte Orler mediante una mostra-mercato tenutasi a Venezia nei mesi di marzo ed aprile 2007 e, soprattutto, nel corso di televendite, costituiscono plagio dei dipinti di Emilio Vedova, dai primi volta a volta riprodotti, con violazione dei diritti spettanti alla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, erede universale dell’artista.
Riferimenti bibliografici e commenti:
Informazioni sull’artista
Artista: Emilio Vedova
Nazione: Italia
Periodo attività: 1942-2006
Sito web artista: https://www.fondazionevedova.org
Background: Emilio Vedova è stato un pittore e incisore italiano.
Informazioni sull’opera
Opera: Opere varie
Tecnica: Olio su tela.
Informazioni sull’organizzazione
Organizzazione: Fondazione Emilio e Annabianca Vedova
Nazione dell’Organizzazione: Italia
Descrizione dell’Organizzazione: “La Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, istituita dal Maestro e dalla moglie, ha come scopo essenziale la valorizzazione dell’arte e del lavoro di Emilio Vedova e lo studio della sua figura nella vicenda artistica del XX secolo, attraverso una serie di iniziative culturali: studi, ricerche, analisi, esposizioni, percorsi e spazi di didattica, convegni, borse di studio e premi.“ (dal sito web della Fondazione)
Sito web organizzazione: https://www.fondazionevedova.org
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Corte di Cassazione, I sez. civile
Sentenza: Sentenza n.2039 del 2018
Attore: Arte Moderna F.lli Orler Eredi Ermano Orler S.n.c.
Convenuto: Fondazione Emilio e Annabianca Vedova
Massima: In ipotesi di violazione del diritto d’autore, accertata l’esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell’appropriazione degli elementi essenziali dell’altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all’illecito, ai sensi dell’art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all’autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie nell’ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176 c.c., gravante sugli operatori esperti del mercato dell’arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie. (Nella specie, la commercializzazione delle opere plagiarie era avvenuta mediante cd. televendita, strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distribuzione delle opere medesime).