Scheda riassuntiva
Categoria: Arti visive
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: Diritto di pubblicazione, Diritto di riproduzione, Diritto di trascrizione, Diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, Diritto di comunicazione al pubblico, Diritto di elaborazione e di modificazione dell’opera, marchio, merchandising, Banksy
Descrizione: Pest Control Office Ltd. ha deciso di instaurare un giudizio cautelare e d’urgenza avanti al Tribunale di Milano (RG nr. 52442/2018) contro la 24 Ore Cultura Srl, la società che ha organizzato presso il MUDEC di Milano la mostra “A VISUAL PROTEST. The art of Banksy”. Nello specifico, la ricorrente lamentava la violazione del copyright e la vendita non autorizzata del merchandising da parte della stessa ed asserendo, nello specifico, che il titolo della mostra e il materiale promozionale (manifesti, ecc.) riproducessero i marchi (“Banksy” e le opere “Ragazza con il palloncino rosso” e “Lanciatore di fiori”) con un rilievo preminente rispetto all’aspetto artistico, costituendo quindi una violazione dei diritti sui propri marchi registrati.
Ebbene, con ordinanza del 15 gennaio 2019, il Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia d’Impresa) ha dato in gran parte ragione al MUDEC, respingendo tutte le contestazioni avanzate dalla ricorrente tranne quella riguardante l’uso del marchio Banksy sui prodotti di merchandising.
Informazioni sull’artista
Artista: Banksy
Nazione: Gran Bretagna
Periodo attività: 1990 – in corso
Background: Banksy è un artista, street artist, attivista politico e regista. L’identità è sconosciuta.
Informazioni sull’opera
Opera: Bambina con il palloncino rosso
Data di realizzazione: 2002
Tecnica: Serie di stencil graffiti
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’Impresa
Sentenza: 15 gennaio 2019
Attore: Pest Control Office Ltd. (per conto di Banksy)
Convenuto: 24 Ore Cultura Srl
Massima: Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto l’istanza della ricorrente. Ha condannato il convenuto per quanto riguarda la commercializzazione del merchandising, per riprodurre il marchio Banksy senza autorizzazione. Mentre ha rigettato la parte riguardante la violazione del copyright, in quanto la Pest Control Office per “l’indeterminatezza dell’effettivo ambito dei diritti concessi da Banksy alla ricorrente essendo assente, nella stessa prospettazione fornita della ricorrente, la dovuta, precisa indicazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’artista che le sarebbero stati concessi”.
Link sentenza: https://iusletter.com/wp-content/uploads/Ordinanza-15.01.2019_Banksy.pdf